Ricorso per multe “ingiuste”: come e a chi richiederlo
Giulio Orzieri 27 Giugno 2016

A chi non è mai capitato di trovare il preavviso di violazione sul parabrezza della macchina, l’odiatissimo fogliolino rosa che sventola sotto il tergicristallo, oppure di vedersi recapitare a casa l’altrettanto odiatissima busta verde che preannuncia la notifica di un verbale di accertamento e che, di solito, suscita solidarietà anche da parte del postino che la consegna?

Sono loro, le famigerate, e, di solito, costosissime, multe. Un parcheggio un po’ “arioso”, un’accelerata per passare un semaforo giallo su cui magari è installato uno di quei malefici T-Red, un viaggio “di soli dieci minuti”, per il quale si considera che la cintura di sicurezza non sia necessaria o, più semplicemente, un accertatore particolarmente pignolo e solerte che non disprezza l’idea di contribuire a rimpinguare le casse dell’Amministrazione comunale, a volte basta un niente per infrangere le normative contenute nel C.d.S (Codice della Strada), ma quel niente basta per ritrovarsi con somme ingenti da sborsare entro breve tempo, 90 giorni, pena il rischio di veder raddoppiare o triplicare gli importi già di base alti.

Bene, è importante sapere che è possibile presentare ricorso per multe che ci sono state elevate, se le consideriamo ingiuste o troppo vessatorie.

Partiamo dal presupposto che è difficile che un vigile o un poliziotto notifichino verbali se non c’è violazione di qualche regola e che, dunque, le multe sono sanzioni amministrative che si basano su qualcosa di concreto, difficilmente contestabile, ma ciò non toglie che in caso di multa che si considera viziata o, comunque, ingiusta, il cittadino ha diritto di difendersi e può presentare ricorso per le multe che vuole contestare o al Prefetto e al Giudice di Pace.

Vediamo quali sono le tappe principali per poter procedere.

Vizio di forma

La prima cosa da fare è controllare subito sul verbale che tutti i dati siano riportati in modo corretto, perché nel caso così non fosse, potremmo ritenere quella multa “viziata” e contestarla per la “forma” più che per la sostanza.

Se mancano, ad esempio, le corrette generalità dell’intestatario, la data, l’ora ed il luogo esatto in cui è stata commessa l’infrazione, l’identificazione precisa dell’autovettura che l’ha commessa, la dichiarazione chiara e comprensibile della dinamica o della norma del C.d.S. violata, o le corrette indicazioni su quali sono i diritti del cittadino sulla possibilità di contestare il verbale, la multa può essere considerata errata e, quindi, annullata.

Bisogna sottolineare che la sola presenza di un errore materiale non determina l’automatica accoglienza del ricorso, in quanto se dai dati presenti si riesce comunque ad identificare luoghi, protagonisti e violazioni, può non essere sufficiente.

L’autotutela

Nel caso, comunque, si consideri di trovarsi di fronte ad una multa viziata, è possibile, prima di presentare ricorso, chiedere che il verbale venga annullato appellandosi all’Autotutela, ovvero la facoltà prevista nel Diritto Amministrativo, seppur discrezionale, della Pubblica Amministrazione di riconoscere il proprio errore e di procedere all’annullamento del verbale, senza costi per il richiedente.

È possibile, dunque, presentare la richiesta all’Ente che ha emesso la contravvenzione, anche se si consiglia di farlo solo nei casi in cui si riscontrino vizi di forma di una certa entità e difficilmente contestabili, perché è raro, in caso contrario, che l’Autorità riconosco il suo errore.

Ricorso al Tribunale

Se si decide, invece, di procedere per il ricorso per le multe che si intendono contestare, si può presentare la richiesta al Prefetto, o, in alternativa, all’ufficio competente dell’organo accertatore, del luogo in cui è avvenuta la violazione entro 60 giorni dalla contestazione della stessa. A tal proposito va ricordato che il preavviso di violazione non è sufficiente per procedere, poiché i 60 giorni cominciano a decorrere dal momento in cui la multa vine regolarmente notificata.

Il ricorso in Tribunale, per presentare il quale è obbligatorio chiedere la collaborazione di un legale, prevede che il Giudice designato emetta “sentenza” entro 120 giorni, oltre i quali il ricorso viene considerato accolto: se considera che il ricorso è corretto, archivierà gli atti e si preoccuperà di comunicare la decisione all’organo accertatore, se, viceversa, dovesse considerare la multa giusta, condannerà il ricorrente ad una sanzione non inferiore al doppio del minimo previsto per quella/e determinata/e violazione/i più spese legali.

In questo ultimo caso il cittadino ha diritto di presentare ricorso al Giudice di Pace contro la sentenza emanata dal Prefetto entro 30 giorni dalla notifica.

Ricorso al Giudice di Pace

In alternativa è possibile presentare ricorso per le multe che si desiderano annullare al Giudice di Pace, poiché le sanzioni amministrative rientrano nel suo campo di applicazione. Sempre entro 30 giorni dalla notifica il cittadino può recarsi personalmente presso la Cancelleria del Giudice di Pace per presentare domanda o inviare raccomandata A/R, allegando tutti i documenti che reputa necessari per poter “spiegare” la situazione.

Il ricorso al Giudice di Pace non prevede l’obbligatorietà di presentarsi all’udienza accompagnati da un legale e si prefigura come un vero e proprio atto giurisdizionale.

Visionati gli atti, il Giudice ha la facoltà di accettare il ricorso, considerarlo inammissibile, annullare la multa in parte o in toto, confermare la sanzione ma contestare gli importi o condannare il richiedente a pagare una somma ancora maggiore.

In caso di rigetto il cittadino può sempre rivolgersi al Tribunale e presentare ricorso contro la sentenza del Giudice di Pace.

Prefetto vs Giudice di Pace

Quali sono le sostanziali differenze tra il ricorso presentato al Tribunale e quello presentato all’Ufficio del Giudice di Pace?

Il primo è un procedimento amministrativo e si prefigge l’obiettivo di valutare la correttezza degli atti che hanno portato all’elevazione della contravvenzione e delle procedure che sono state attuate, mentre il secondo è un vero e proprio “processo”, in cui si richiede al Giudice di intervenire e di entrare in merito ai motivi che hanno portato alla violazione, all’accertamento e alla notifica.

Il Tribunale è, quindi, consigliato quando si è sicuri che il verbale che abbiamo in mano presenti vizi di forma ed irregolarità evidenti, il Giudice di Pace quando si intende contestare la sostanza della violazione e ci si appella ad un giudizio esterno, al fine di “ribaltare” la situazione.

Giulio Orzieri

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