Il 15 novembre si avvicina e, come ogni anno, gli automobilisti più accorti si sono appuntati sull’agenda o sotto una calamita del frigorifero questo piccolo memorandum: gomme invernali obbligatorie.
Come previsto dalla Legge 120/2010, infatti, questa è la data limite dopo la quale entra in vigore l’obbligo di montare adeguati pneumatici invernali o, in alternativa, di avere a bordo del veicolo catene della misura giusta per la gommatura della propria macchina.
Vediamo di capire meglio quali sono i limiti della normativa, le eventuali deroghe e le sanzioni in caso di infrazione.
Normative: l’art. 6 del CdS
La Legge 120/2010 ha modificato l’art. 6 del CdS, ovvero quello che regola le disposizioni per l’utilizzazione corretta degli pneumatici invernali, e delega gli enti preposti, Regioni, Province, Comuni a decidere come e quando imporre l’obbligo, tramite l’apposizione di specifico segnale all’inizio della strada soggetta a regolamentazione.
Ciò significa, in termini assoluti, che se un Comune stabilisce di non imporre il rispetto della normativa, non è necessario montare appositi pneumatici, ma questa resta una logica teorica perché, poi, nella pratica, l’obbligo viene reso effettivo su tutte le strade.
Ciò che varia è il periodo, perché soggetto alle condizioni climatiche del luogo in cui si vive; esiste, quindi, la possibilità di derogare di un mese rispetto al 15 novembre e anticipare l’entrata in vigore dell’obbligo al 15 ottobre.
Gomme invernali obbligatorie: quando si devono togliere
In teoria tale obbligo resta in vigore fino al 15 aprile dell’anno successivo, data dopo la quale si possono togliere le winter. Dico “si possono” e non “si devono” perché va fatta una precisazione su una questione che spesso trae in inganno l’automobilista: non vi è, infatti, l’obbligo di montare pneumatici estivi, cosa che spesso viene propagandata, ma piuttosto l’autovettura, da quella data in poi, deve rientrare nella normativa generale, ovvero quella che stabilisce che non si possono montare pneumatici con indice di velocità inferiore rispetto a quello segnalato sul libretto di circolazione.
La confusione nasce dal fatto che spesso gli pneumatici invernali non hanno un codice di velocità sufficiente, in quanto sono realizzati con una mescola morbida proprio per poter garantire una maggior aderenza a terreni “freddi”, solitamente percorsi durante il periodo invernale. E solo in questo caso che devono essere obbligatoriamente tolti ed essere cambiati con gomme più adatte.
Il codice di velocità è, in pratica, la velocità massima che quello pneumatico può sopportare ed è indicato nella scritta impressa sulla parete laterale dello stesso: nello specifico è l’ultima lettera di tutta la scritta.
Multe e sanzioni
Circolare senza le gomme invernali, obbligatorie come da legge, è, ovviamente, punibile con una sanzione pecuniaria la quale, a seconda di dove viene commessa l’infrazione si può rivelare anche molto onerosa.
Se bastano 41,00 € se si viene pizzicati nei centri abitati, ce ne vogliono 84,00 € se si circola su strade extra-urbane e si arriva ad un massimo di 318,00 € se la multa ci viene elevata perché si guida in autostrada senza le dotazioni invernali obbligatorie.
E non finisce qui, perché l’agente accertatore può fermare il veicolo, in quanto considerato pericoloso, fino a che non verrà dotato di pneumatici adatti o catene e, ciliegina sulla torta, vengono decurtati 3 punti dalla patente.
Sanzioni molto più salate, però, se si circola dopo il 15 maggio con pneumatici che hanno un codice di velocità inferiore: da un minimo di 422,00 € ad un massimo di 1.682,00 € con tanto di ritiro del libretto di circolazione e revisione obbligatoria del veicolo anche se non sono scaduti i termini.
Cifre e sanzioni accessorie da panico, sia da una parte che dall’altra!
È importante, dunque, informarsi bene e per tempo perché le soluzioni per essere in regola senza spendere cifre proibitive ci sono anche se non sempre vengono spiegate con chiarezza.
Conclusioni sulle gomme invernali obbligatorie
Per concludere dal prossimo 15 novembre, con le dovute deroghe regionali, abbiamo sì l’obbligo di montare un treno di gomme M(ud)+S(now), ovvero con solchi e tassellature utili per guidare sul fango e sulla neve, ma se li acquistiamo con un codice di velocità adeguato alla nostra autovettura, oggi la tecnologia permette di produrre gomme termiche che sopportano velocità estreme, non saremo costretti a cambiarli quando arriverà la primavera e potremo essere in regola tutto l’anno.
Da ricordare, infine, che l’art. 122 comma 8 del CdS equipara le catene agli pneumatici invernali e, quindi, per essere in regola e non incorrere nelle pesanti sanzioni, se non si desidera cambiare il treno di gomme, è sufficiente averle a bordo.